La buona condotta del 16 febbraio 2019
16 Febbraio 2019
E se ne sospendessimo qualcuno?
Punirne uno per educarne cento è una locuzione francamente insopportabile. La massima latina Unum castigabis, centum emendabis, diventata in epoca moderna famosa con la traduzione di un detto attribuito a Mao Tse-tung è un cattivo presagio. Non solo perché fa tornare in mente la fase peggiore del brigatismo, ma perché prefigura una logica fascista.
In questa buona condotta proverò non tanto a fare la storia della punizione come mezzo di coercizione educativa, ma piuttosto a discutere la nuova tendenza che vedo profilarsi sotto i miei occhi increduli di docente e prima ancora di padre.
Il tema delle sanzioni disciplinari comminate agli studenti è un punto di indiscusso interesse. Tale interesse riguarda diversi soggetti: gli studenti, le famiglie, la comunità educante, la dirigenza delle scuole e persino la politica.
In tempi in cui ci si divide fra buonisti e cattivisti, capirete che la trattazione finisce per essere di gran moda.
L’impianto legislativo è dato prima di tutto dal D.P.R. 294/98 (c.d. “Statuto delle studentesse e degli studenti”) integrato e modificato dal successivo D.P.R. 235/07. Il Decreto si limita a circoscrivere una cornice di principi, astenendosi da una prescrizione puntuale .
Nel 2008 il MIUR è intervenuto sull’argomento scrivendo la solita circolare (3602 del 2008), emanata a seguito del dilagare del bullismo, prendendo atto di un “rispetto delle regole” sempre più labile. Dopo la circolare del 2008 e con la sempre maggiore promozione del Piano dell’offerta formativa (ormai diventato triennale) le condotte sanzionatili sono state tabulate e e riportate nei singoli regolamenti di cui gli Istituti si sono dotati.
Le sanzioni che si possono comminare agli studenti vanno dalla singola annotazione disciplinare, in teoria dal singolo docente, alla cosiddetta sospensione, meglio determinabile come l’allontanamento dello studente dalle lezioni per un tempo più o meno esteso. La circolare ministeriale del 2008 in tema di sanzioni disciplinari, nel solco del D.P.R. 235/2007, raffronta tale sanzione ad una condotta il cui disvalore disciplinare sia decisamente significativo. e’ chiaro dal disposto ministeriale che l’allontanamento debba avvenire per motivazioni serie e in maniera ponderata.
Tale ponderazione è riservata al Consiglio di Classe.
Secondo il Legislatore deve essere il consiglio di classe a valutare la sanzione, stemperando l’impeto punitivo del singolo docente, o confermando la ragionevolezza della richiesta. E’ buona norma, pur non essendoci norma prescrittiva, ascoltare lo studente prima di comminare la sanzione. Successivamente alla sanzione lo studente o la famiglia potrà adire all’organo di garanzia, una particolare commissione istituita a livello scolastico che potrà assumere i provvedimenti opportuni
Durante la sospensione, la scuola ha l’obbligo di mantenere comunicazione costante con i genitori e lo studente, al fine di agevolare il reinserimento dello studente sanzionato.
La sospensione che può comminare il Consiglio di Classe può avere durata massima di 15 giorni. Solo in casi di particolare gravità si può andare oltre tale limiti, ma la decisione dovrà essere presa dal Consiglio di Istituto.
E tutto chiaro, no?
Ora, se un allievo ha collezionate una cinquantina di note disciplinari? Che dite lo possiamo far stare un paio di giorni a casa a riflettere?
Ecco, pare che le ultime tendenze siano contrarie a questo tipo di supplizio.
Il motivo di questa contrarietà non mi è chiaro, ma la mia impressione è che dietro si nasconda una punizione ben più subdola: l’indifferenza.